Rif. normativo Art. n. 31 del D. Lgs. n. 33/2013

Art. 31 - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.


Trasmissione deliberazione n. 137/2017 - Adempimenti previsti dal comma 168 art. 1 della Legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria per il 2006)


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Deliberazione n. 137/2017 pdf - 1 MB
Ultimo aggiornamento

Mon Oct 21 16:40:48 CEST 2024

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