Rif. normativo Art. 23 del D. Lgs n. 33/2013

Art. 23 - Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
2. comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016


Anno 2018

Dati non più soggetti a pubblicazione per effetto dell'intervenuta abrogazione dell'art. 23, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 33/2013 prevista dall'art. 22 del D.Lgs. n. 97/2016


Elenco dei provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o concessione


Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Ultimo aggiornamento

Mon Oct 21 16:13:32 CEST 2024

Esplora l'amministrazione trasparente

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri