(Ordinanze)Ordinanza n. 124-2020

Descrizione

Ordinanza relativa alle misure di sicurezza igienico-sanitarie relative al mercato settimanale del venerdì, ai sensi dell’Ordinanza regionale n. 555 del 29.05.2020

 

Richiamata ll’Ordinanza sindacale n. 120/2020 del 21.05.2020,  con cui è stata decisa, fino a nuove disposizioni, la riapertura del mercato per la vendita di generi alimentari e non alimentari ed, inoltre, l’adozione delle misure di sicurezza igienico-sanitarie al fine dell’ordinato svolgimento delle operazioni mercatali, e richiamate le linee guida per la riapertura delle attività economiche di cui all’allegato 1 dell'Ordinanza regionale n. 555 del 29.05.2020 ed in particolare la scheda tecnica COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE, il Sindaco Arch. Mirella Cerini ha disposto che le misure indicate nell'ordinanza sindacale n. 124-2020 siano efficaci dal 05.06.2020 e rimangano in vigore fino all’emanazione di nuove disposizioni dello Stato, della Regione o del Comune di Castellanza. L'ordinanza n. 124-2020 dispone inoltre di attuare tutte le misure previste dall’Ordinanza regionale n. 555 del 29.05.2020, allegato 1, “SCHEDA TECNICA COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere, posteggi isolati e attività in forma itinerante) ed, in particolare:

  • mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti lo stesso nucleo familiare o conviventi o per le e persone che, in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento personale;
  • mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
  • ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
  • utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori, sia da parte dei clienti;
  • informazione per garantire il distanziamento dei clienti; posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;
  • dovrà essere garantita la distanza laterale tra un posteggio e l’altro di almeno un metro. Le operazioni di vendita si potranno svolgere solo fronte banco e non lateralmente;
  • presenza di massimo due clienti contemporaneamente nella fascia di rispetto di un metro di fronte ad ogni posteggio.

MISURE A CARICO DEL TITOLARE O DELL’OCCUPANTE IL POSTEGGIO

  • Pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di vendita;
  • È obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da un’igienizzazione frequente delle mani;
  • Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
  • Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
  • Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
  • Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. IN alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da usare obbligatoriamente;
  • In caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.
  • Ai sensi del punto 1.3 dell’Ordinanza regionale n. 555 del 29.05.2020, deve essere rilevata, prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, con le modalità e le eventuali misure successive indicate nella stessa Ordinanza regionale.

Ultimo aggiornamento

Thu Nov 30 13:34:19 CET 2023

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