Spegnimento posticipato impianti di riscaldamento

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E' possibile prolungare il periodo di accensione degli impianti di riscaldamento oltre il 15 aprile

Data:

15 aprile 2025

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Spegnimento posticipato impianti di riscaldamento

Descrizione

Si informa la cittadinanza che, ai sensi della normativa vigente, nella zona E (a cui il comune di Castellanza appartiene) è possibile prolungare il periodo di accensione degli impianti di riscaldamento oltre il 15 aprile, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria e cioè per 7 ore (rispetto alle 14 previste in via ordinaria).

La proroga del periodo di accensione, riguarda sia gli edifici pubblici sia privati, per un tempo massimo di sette ore al giorno.

Durante il funzionamento dell’impianto termico le temperature negli ambienti di edifici residenziali non dovranno superare i 20 gradi, mentre negli ambienti di edifici adibiti ad attività industriali o artigianali la temperatura non dovrà superare i 18°C, in entrambi i casi con + 2°C di tolleranza.

Le strutture adibite a ospedali, case di cura, edifici per minori, anziani o persone fragili, scuole materne, asili nido, piscine e saune non sono soggetti ai limiti sulla temperatura massima.

Si riportano gli articoli della Delibera di Giunta Regionale n°3502/2020 a cui questa nota fa riferimento:

Art. 7 Limiti di esercizio degli impianti termici e delle temperature in ambiente

  1. Durante il funzionamento dell’impianto termico per la climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria non può essere superiore ai seguenti valori:
  2. a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
  3. b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
  4. L’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito nel rispetto dei limiti di seguito indicati per ciascuna zona climatica in cui è suddivisa la Lombardia, come indicato dal DPR 412/1993:
  5. a) Zona E: ore 14 giornaliere (articolate anche in due o più sezioni) dal 15 ottobre al 15 aprile;
  6. Al di fuori di tali periodi e senza alcuna ulteriore disposizione delle Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

A cura di

Ultimo aggiornamento

15/04/2025, 13:59

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