I cittadini che desiderano far parte dell'Albo degli scrutatori di seggio che posseggono i requisiti richiesti.
I requisiti per l'iscrizione sono i seguenti:
- essere iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- aver assolto agli obblighi scolastici;
Per gli scrutatori, a differenza dei presidenti e segretari di seggio, non è prevista l'esclusione dalle funzioni per coloro che abbiano superato il 70° anno di età, come precisato dal Ministero dell'Interno:
“La causa ostativa all’espletamento delle funzioni di componente di seggio elettorale, consistente nel superamento dei settanta anni di età, è da ritenere non più operante nei confronti degli scrutatori, per il principio della successione delle leggi nel tempo; infatti, l’art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, che in origine, nell’istituire l’albo a sorteggio delle persone idonee all’ufficio di scrutatore, ne subordinava l’inclusione al possesso, tra l’altro, del requisito del non superamento del settantesimo anno di età, è stato successivamente “novellato” e sostituito ai sensi dell’art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, con l’introduzione di un unico albo a domanda delle persone idonee al medesimo precitato ufficio e con l’eliminazione, tra i requisiti di iscrizione, del limite massimo di età.”
Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale:
- i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
- i Segretari Comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni oggetto della votazione;
- i medici provinciali, ufficiali sanitari, medici condotti;
- chi si trova nella condizione di non essersi presentato, senza giustificato motivo, dopo essere stato chiamato a svolgere le funzioni di scrutatore
- chi è stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’Art. 96 del DPR 570/1960 e dell’Art. 104, comma 2, del DPR 361/1957.