Richiedere una pubblicazione di matrimonio

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A chi è rivolto

Le coppie che intendono contrarre matrimonio, civile o religioso (di rito cattolico o di altro rito riconosciuto dallo Stato italiano), devono prima richiedere la pubblicazione di matrimonio.

Descrizione

La pubblicazione di matrimonio ha lo scopo di verificare che i nubendi possono contrarre matrimonio e di darne notizia a chi sia a conoscenza di impedimenti alla celebrazione. 

Come fare

La richiesta della pubblicazione deve essere 

presentata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza da entrambi gli sposi personalmente, da uno solo degli sposi delegato dall’altro o da persona munita di procura speciale risultante da scrittura privata.

Le condizioni necessarie per contrarre matrimonio sono le seguenti:

  • Gli sposi devono aver compiuto 18 anni al momento della richiesta di pubblicazione.
    Possono essere ammessi al matrimonio anche coloro che hanno compiuto i 16 anni previa autorizzazione del Tribunale dei Minorenni;
  • Non deve sussistere interdizione per infermità di mente;
  • I richiedenti non devono essere vincolati da un precedente matrimonio valido agli effetti civili;
  • Non devono sussistere rapporti di parentela, affinità, adozione e affiliazione;
  • Non deve esserci condanna per omicidio, anche solo tentato, sul coniuge dell’altra persona.
  • Non può contrarre matrimonio la donna se non dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio; oppure dalla separazione personale, se lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili è conseguente a separazione giudiziale o consensuale tra i coniugi
  • Se i nubendi sono residenti in Comuni diversi, la richiesta può essere presentata indifferentemente in uno dei Comuni di residenza dei futuri sposi.

Per chiedere la pubblicazione di matrimonio gli sposi devono compilare il modulo di richiesta di ACQUISIZIONE D’UFFICIO DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO e trasmetterlo via email all’Ufficio dello Stato Civile, allegando le fotocopie di un documenti di identità.

Ricevuto il modulo, debitamente compilato, l’Ufficiale dello Stato Civile provvede ad acquisire d’ufficio la documentazione necessaria per la pubblicazione di matrimonio; non appena l’Ufficio di Stato Civile riceve la documentazione richiesta contatta i nubendi per fissare la data di sottoscrizione del verbale di richiesta di pubblicazione di matrimonio.

Le pubblicazioni restano affisse all’albo pretorio online dei Comuni di residenza dei nubendi per 8 giorni consecutivi Conclusa la procedura, trascorsi 3 giorni successivi alla scadenza della pubblicazione senza aver ricevuto alcuna opposizione, 

l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stata richiesta la pubblicazione, rilascia il certificato di avvenute pubblicazioni che, in caso di matrimonio religioso, deve essere consegnato al parroco o ministro di culto.

Qualora l’Ufficiale di Stato Civile ritenga di dover rifiutare la pubblicazione, rilascerà ai nubendi un certificato con i motivi del rifiuto.

Cosa serve

Tutta la documentazione necessaria in possesso della Pubblica Amministrazione sarà acquisita d’ufficio.

Per i cittadini italiani è necessaria la seguente documentazione:

  • documenti di riconoscimento in corso di validità;
  • in caso di matrimonio religioso, richiesta di pubblicazioni civili rilasciata dal parroco o dal ministro di culto;
  • una marca da bollo in caso di sposi residenti nello stesso Comune oppure due marche da bollo se gli sposi sono residenti in Comuni diversi.

Per i cittadini stranieri, inoltre, viene richiesto il nulla osta al matrimonio rilasciato dall’ambasciata o dal consolato del Paese di origine 

debitamente legalizzato in Prefettura, non richiesta per gli Stati che hanno aderito alla Convenzione di Londra del 07/06/1968 (Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Federazione Russa, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina).

Per i cittadini degli Stati aderenti alla Convenzione di Monaco del 05.09.1980 (Austria, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica di Moldova, Spagna, Svizzera e Turchia), la dichiarazione prevista dall’art. 116 C.C. è sostituita da un certificato di capacità al matrimonio rilasciato dall’Ufficiale dello Stato Civile del paese di origine.

Per i casi particolari si consiglia di contattare preventivamente l’Ufficio di Stato Civile.

Cosa si ottiene

Si ottiene l’autorizzazione alla celebrazione del matrimonio, civile o religioso, valido agli effetti civili.

Tempi e scadenze

180 Giorni

Entro 180 giorni dall’avvenuta affissione delle pubblicazioni

Di norma l’appuntamento per le pubblicazioni di matrimonio viene dato entro 30 dalla consegna del modulo di richiesta di pubblicazione

Il matrimonio deve essere celebrato entro 180 giorni dall’avvenuta affissione delle pubblicazioni. Oltre tale termine il matrimonio non può più essere celebrato.

Quanto costa

Il servizio viene erogato previo pagamento dell’imposta di bollo (16,00 euro, se gli sposi sono entrambi residenti a Castellanza o 32,00 euro se uno dei due sposi non è residente a Castellanza).

Accedi al servizio

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Strumento di tutela

Strumento di tutela giurisdizionale

Rosanna Tranchida
Numero di telefono +390331526227


Strumento di tutela amministrativo

Rosanna Tranchida
Numero di telefono 0331526227

Ultimo aggiornamento

Thu Jan 01 01:00:00 CET 1970

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