Tutta la documentazione necessaria in possesso della Pubblica Amministrazione sarà acquisita d’ufficio.
Per i cittadini italiani è necessaria la seguente documentazione:
- documenti di riconoscimento in corso di validità;
- in caso di matrimonio religioso, richiesta di pubblicazioni civili rilasciata dal parroco o dal ministro di culto;
- una marca da bollo in caso di sposi residenti nello stesso Comune oppure due marche da bollo se gli sposi sono residenti in Comuni diversi.
Per i cittadini stranieri, inoltre, viene richiesto il nulla osta al matrimonio rilasciato dall’ambasciata o dal consolato del Paese di origine
debitamente legalizzato in Prefettura, non richiesta per gli Stati che hanno aderito alla Convenzione di Londra del 07/06/1968 (Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Federazione Russa, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina).
Per i cittadini degli Stati aderenti alla Convenzione di Monaco del 05.09.1980 (Austria, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica di Moldova, Spagna, Svizzera e Turchia), la dichiarazione prevista dall’art. 116 C.C. è sostituita da un certificato di capacità al matrimonio rilasciato dall’Ufficiale dello Stato Civile del paese di origine.
Per i casi particolari si consiglia di contattare preventivamente l’Ufficio di Stato Civile.