Il riconoscimento di un figlio nascituro può essere fatto dal padre o contestualmente a quello della madre o dopo il riconoscimento di quest’ultima e la prestazione del suo consenso, presentandosi davanti all'Ufficiale di Stato Civile di qualsiasi Comune italiano.
L’Ufficiale dello Stato Civile che riceve la dichiarazione di riconoscimento di figlio nascituro, rilascia a chi effettua la dichiarazione, una copia della stessa da presentare quando verrà resa la dichiarazione di nascita.
Il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio, successivamente alla dichiarazione di nascita, può essere fatto dal/dai genitore/i che non ha/hanno riconosciuto il figlio al momento della nascita, presentandosi all’Ufficiale dello Stato Civile di qualsiasi Comune italiano.
Il riconoscimento successivo alla dichiarazione di nascita non può essere fatto senza il consenso del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio, prestato contestualmente al riconoscimento o con dichiarazione resa dinanzi ad un Ufficiale dello Stato Civile prima del riconoscimento; se il figlio ha compiuto i 14 anni di età, il consenso al riconoscimento non è necessario, in quanto è il figlio stesso a dover prestare l’assenso al riconoscimento, con dichiarazione orale resa all’Ufficiale dello Stato Civile che riceve la dichiarazione di riconoscimento oppure con dichiarazione resa ad un altro Ufficiale dello Stato Civile.
Per altri casi non rientranti nelle suddette ipotesi, rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile.