Chi desidera costituire un’unione civile nel comune di Castellanza deve farne richiesta all’Ufficiale di Stato civile compilando il modulo allegato e trasmettendolo, sottoscritto da entrambe le parti e con copia dei documenti d’identità validi all’ufficio di stato civile all’indirizzo e-mail demografici@comune.castellanza.va.it .
Le parti saranno contattate dall’ufficio di stato civile per fissare un appuntamento per ricevere la richiesta delle parti di voler costituire l’unione civile e stabilire la data (decorsi 15 giorni dal ricevimento della richiesta) in cui sarà costituita l’unione civile.
Il cittadino straniero deve presentare una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile.
Il processo verbale di voler costituire l’unione civile redatto dall’Ufficiale di Stato Civile sarà da lui sottoscritto unitamente alle parti; nello stesso verbale viene concordata la data in cui le parti si presenteranno per costituire l’unione civile.
Le parti, nel giorno indicato nel processo verbale, si devono presentarsi in Comune con due testimoni, avanti all’Ufficiale di Stato Civile per costituire l’unione civile.
L’unione civile, nel Comune di Castellanza, in base al numero di invitati, può essere costituita, a scelta delle parti:
- in Sala Colonne
- nell’ufficio di rappresentanza del Sindaco al piano terra.
Le sale possono essere addobbate e personalizzate, e le parti possono mettere musica di sottofondo (non vi è impianto) o portare musicisti o possono essere effettuate brevi letture da amici/parenti (in accordo con l’ufficio stato civile e se ciò non contrasta con eventuali altre cerimonie nella stessa giornata).
L’unione civile può essere costituita negli orari di servizio dei dipendenti comunali ed il sabato mattina (tra le 10.00 e le 12.00).
La cerimonia consiste nella lettura degli articoli della legge relativi all'istituto dell’unione civile, nella formulazione della dichiarazione di costituzione di unione civile. E’ possibile, dopo le formule di rito, effettuare lo scambio degli anelli. L’unione civile . si conclude con la sottoscrizione dell’atto da parte degli uniti civilmente, dei testimoni, dell’eventuale traduttore, nel caso in cui una o entrambe le parti non conoscano la lingua italiana, e dall’ufficiale dello stato civile.
Le parti potranno dichiarare:
- di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni a norma dell'Art. 1 comma 13 della legge 76/2016;
ll regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni.
L’unione civile si può sciogliere nei seguenti casi:
- morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti;
- divorzio;
- manifestazione di volontà allo scioglimento, anche disgiunta, dinanzi all’ufficiale dello stato civile;
- sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso.
I matrimoni e/o le unioni civili contratti all'estero tra persone dello stesso sesso secondo le norme vigenti nel paese di formazione dell’atto, possono essere trascritti su richiesta degli interessati nell’archivio dello Stato Civile.
Ai fini della trascrizione l’atto potrà essere inoltrato all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza dell’interessato tramite l’Autorità Consolare del paese di formazione dell’atto. L’atto dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa e le convenzioni internazionali vigenti.