Descrizione
Disciplina della circolazione stradale nella via Piave
Preso atto delle diverse esigenze attinenti la circolazione stradale in Via PIave, si è ritenuto necessario modificare la circolazione e la sosta dei veicoli per perseguire il principio della sicurezza stradale e l’obiettivo di migliorare la fluidità della circolazione. La viabilità e la sosta per tutte le categorie di veicoli è modificata come segure:
- prima di impegnare l’intersezione con il viale Lombardia, è fatto obbligo a tutti i veicoli di fermarsi e dare precedenza a coloro che circolano su tale strada;
- prima di impegnare l’intersezione con il corso Matteotti, è fatto obbligo di attenersi alle segnalazioni semaforiche; nel caso l’impianto semaforico sia non funzionante ovvero emetta luce lampeggiante gialla, è fatto obbligo di rallentare e dare la precedenza a coloro che circolano su tale strada;
- la sosta è vietata su entrambi i sensi di marcia, nel tratto compreso tra l’intersezione con il viale Lombardia e fino all’intersezione con il c.so Matteotti.
Per i soli veicoli rientranti nella categoria di seguito specificata, autocarri destinati al trasporto di cose secondo la definizione di cui all’art. 54 c. 1 lett. c) del CdS:
- è istituito un divieto di transito, agli autocarri di massa superiore a 3,5 tonnellate, nel tratto compreso dall’intersezione con il corso Matteotti e l’intersezione con la via Piola, per entrambi i sensi di marcia;
- è fatto obbligo, ai predetti veicoli provenienti dal lato di viale Lombardia, di svoltare a sinistra in via Piola.
Per i soli veicoli rientranti nella categoria di seguito specificata, autobus destinati al trasporto di persone con più di nove posti compreso il conducente, secondo la definizione di cui all’art. 54 c. 1 lett. b) del CdS è istituito un divieto di transito, agli autobus di massa superiore a 9 tonnellate, nel tratto compreso dall’intersezione con il corso Matteotti e l’intersezione con la via Piola, per entrambi i sensi di marcia.
E' fatto obbligo agli autobus, secondo la definizione di cui all’art. 54 c. 1 lett. b) del CdS, di portata non superiore alle 9 tonnellate, nel solo tratto del ponte sull’Olona:
- di effettuare il transito sul ponte medesimo, alternativamente ad analogo veicolo con provenienza senso opposto;
- di attesa, fino al termine del transito dell’analogo veicolo, antecedente il proprio